Mag
26
2026

Sede legale a Trento e Bolzano per società di noleggio: cosa insegna la sentenza CGT Milano 39/2026

Torniamo a parlare di trasferimento o cambio di sede legale di società di noleggio auto a lungo termine, in particolare di società che trasferiscono la sede legale da una città italiana ad una città tra Trento e Bolzano.

Lo facciamo a seguito di una recente sentenza, la numero 39/2026 depositata lo scorso 7 gennaio.

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano (CGT), si è espressa in merito ad una controversia tra una società di noleggio auto e la Città Metropolitana di Milano in merito all’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) relativa all’anno 2019 non versata a Milano.

Perché parliamo di questa sentenza?

In questi anni le richieste di preventivi per eleggere la sede legale di società di noleggio auto, piattaforme aeree, motocicli nell’area del Trentino Alto Adige e in particolare Trento e Bolzano è stata costantemente in aumento.

Abbiamo trattato diverse volte l’argomento ben spiegando come il trasferire la sola sede legale della società, ma non gli uffici, la direzione aziendale, si presta ad identificare il fenomeno come una “fittizia sede legale”. Abbiamo altresì spiegato con diverse motivazioni e la recente sentenza ne è una conferma, come i coworking possano aiutare a condizione che si utilizzi non solo il servizio di elezione sede legale, ma anche gli uffici, i desk, le sale meeting e i piazzali ove presenti nei flex office per la sosta di auto e di mezzi.

Cos’è e come funziona l’IPT

Comprendiamo cos’è l’Imposta Provinciale di Trascrizione che spinge le società a trasferire la sede legale.

L’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è una tassa italiana dovuta quando si registra al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il passaggio di proprietà di un veicolo oppure alcune altre operazioni legate ai mezzi.

In pratica, viene pagata soprattutto quando:

  • viene acquista un’auto usata
  • si fa un passaggio di proprietà
  • si immatricolano alcuni veicoli
  • si registrano atti relativi a moto, camion o rimorchi.

L’IPT è gestita dalle Province italiane (o Città Metropolitane), che possono aumentare o ridurre l’importo entro certi limiti.

Come si calcola

Per le auto, l’IPT dipende principalmente da:

  • potenza del veicolo (kW)
  • provincia di residenza/intestazione
  • eventuale maggiorazione provinciale

Di solito:

  • c’è una tariffa base fino a 53 kW
  • sopra i 53 kW si paga una quota aggiuntiva per ogni kW in più

Dove compare

L’IPT compare spesso:

  • nel preventivo del passaggio auto
  • nelle pratiche ACI
  • nelle agenzie auto
  • nel dettaglio della RC Auto non compare normalmente, perché è un’imposta diversa dall’assicurazione

Chi la incassa

Formalmente viene versata:

  • alla Provincia/Città Metropolitana competente
  • tramite ACI/PRA o agenzia di pratiche auto

Esempio di calcolo IPT e relativo risparmio

Cerchiamo con i numeri di comprendere meglio il motivo per cui si tende a domiciliare la sede legale di società di noleggio e noleggio a lungo termine nelle Province Autonome di Bolzano e Trento. In queste due province del Trentino Alto Adige, l’IPT è più bassa rispetto a gran parte d’Italia (Valle D’Aosta compresa), perché non viene applicata la classica maggiorazione del 20% – 30% usata da molte province italiane.

Per le auto ad esempio, la tariffa base fino a 53 kW è di circa € 151, oltre i 53 kW circa € 3,51 per ogni kW aggiuntivo. In molte altre province italiane invece il coefficiente sale fino a circa € 4,56/kW con maggiorazione del 30%.

Facciamo un esempio pratico.

Auto da 100 kW a Bolzano/Trento:

  • tariffa base € 151
  • 47 KW eccedenti × € 3,51
  • totale IPT circa € 316

In province italiane con maggiorazione massima si arriva facilmente oltre € 360 – € 380.

Questa differenza esiste perché le Province Autonome hanno autonomia tributaria speciale e possono mantenere tariffe IPT più favorevoli. Il risparmio su una singola autovettura è compreso tra € 44 e € 64.

Compreso l’ammontare risparmio che si può ottenere pagando l’IPT a Bolzano e Trento su una sola autovettura, torniamo alla sentenza.

Sentenza CGT Milano

La società di noleggio a lungo termine, aveva trasferito nel 2018 la propria sede legale da Milano a Trento, mantenendo però una unità locale a Milano. Secondo la Città Metropolitana di Milano, questo trasferimento sarebbe stato effettuato principalmente per beneficiare delle tariffe IPT molto più basse applicate nella Provincia autonoma di Trento.

La società di noleggio sosteneva invece che:

  • il trasferimento fosse reale ed effettivo
  • la sede di Trento fosse operativa
  • esistessero valide ragioni organizzative ed economiche
  • il vantaggio fiscale ottenuto fosse legittimo e consentito dalla normativa.

La Corte ha però ritenuto prevalenti gli elementi raccolti dalla Città Metropolitana e dalla Guardia di Finanza, evidenziando che:

  • la gestione amministrativa e operativa continuava a svolgersi principalmente a Milano
  • la sede di Trento aveva un solo dipendente
  • i dirigenti, il CDA e i professionisti di riferimento erano collegati all’area di Milano
  • molte attività risultavano esternalizzate tramite società milanesi
  • la sede trentina appariva priva di una reale struttura organizzativa

Secondo i giudici, il trasferimento della sede era quindi privo di reale sostanza economica e finalizzato soprattutto a ottenere un risparmio fiscale sull’IPT, configurando un caso di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

La Corte ha quindi:

  • confermato la maggiore IPT richiesta dalla Città Metropolitana di Milano
  • confermato anche il pagamento degli interessi
  • annullato però le sanzioni del 30%, riconoscendo che la società aveva comunque versato l’imposta a Trento e che esisteva una situazione normativa complessa che poteva aver generato un legittimo affidamento

In conclusione, il ricorso è stato accolto solo parzialmente: annullate le sanzioni, ma confermato il recupero dell’imposta.

Le verifiche della Guardia di Finanza

Da notare che la società di noleggio, contrariamente a quanto spesso fatto da analoghe società che limitano il trasferimento della sede legale alla sola sottoscrizione di un contratto per la ricezione della posta, aveva provveduto a locare un piazzale per la sosta delle auto, a trasferire numero un dipendente a Trento, a locare un ufficio in un condominio anche se nel verbale della Guardia di Finanza si eccepisce che tale immobile “mal si presta per l’attività svolta”.

Viene inoltre evidenziato sempre dalla Guardia di Finanza l’assenza di targhe e cartelli che identificano la società di noleggio alla clientela. La corposa corrispondenza inoltrata a Trento soprattutto da organi accertatori non veniva aperta, non veniva visionata, ma semplicemente inviata tre volte a settimana a mezzo corriere a Milano.

La sede di Trento non aveva carattere operativo, né direzione amministrativa avendo esternalizzato le attività tecnico amministrative del post vendita e del renting oltre che della gestione delle tasse automobilistiche.

Evoluzioni in discussione maggio 2026

L’evoluzione normativa in corso: cosa cambia con il DL Fiscale

La questione, oltre che dalla giurisprudenza, è oggi affrontata anche dal legislatore. Nel Decreto Legge Fiscale in discussione al Senato, di maggio 2026 giusto nel momento in cui scriviamo questo articolo, è stato inserito un emendamento che interviene proprio sul criterio di attribuzione dell’IPT per le società di noleggio: la norma prevede che l’imposta venga versata all’ente territoriale in cui la società svolge la “gestione ordinaria in via principale” della propria attività, e non più sulla base della sola sede legale, che può essere trasferita anche senza una struttura reale. In altre parole, il principio che le corti tributarie hanno applicato caso per caso, dando rilievo alla sostanza operativa più che all’indirizzo formale, verrebbe tradotto in un criterio di legge.

Si tratta, va precisato, di una disposizione ancora in fase di approvazione e non di una norma definitivamente in vigore. Il provvedimento ha inoltre sollevato critiche da parte degli operatori del settore: ANIASA, l’associazione che rappresenta le imprese del noleggio in Confindustria, ha contestato la formulazione, ritenendo il concetto di “gestione ordinaria in via principale” troppo generico e potenziale fonte di nuovi contenziosi, soprattutto per le aziende con più sedi operative distribuite sul territorio. È dunque un quadro in evoluzione, che conviene seguire con attenzione. La direzione, però, appare chiara e coerente con quanto già affermato dalla sentenza che abbiamo esaminato: per beneficiare legittimamente di un regime fiscale più favorevole non basta spostare la sede legale, occorre che l’attività si svolga realmente nel territorio prescelto.

Sede legale a Trento e Bolzano

Alla luce della recente sentenza, nonostante la discussione in corso, siamo sempre più certi che sia possibile eleggere la sede legale a Trento e Bolzano anche per società di noleggio, ma deve essere altresì operativa la società in loco, avere del personale al lavoro, avere una propria direzione aziendale.

I coworking e business center possono supportare il trasferimento con:

  • desk e uffici privati dedicati
  • supporto segretariale del centro
  • targhe e tabelle che diano evidenza della presenza
  • spazi parcheggio e sosta auto
  • sale riunioni e meeting per i CDA, la selezione del personale, i corsi di formazione aziendale.

Trasferire la sola sede legale non permette quindi di beneficiare dei vantaggi sull’IPT previsti dalle province autonome.

Maggiori informazioni, preventivi e consulenza: 800 090 130.